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Leggi regionali e discipline sull' agriturismo
NAZIONALE D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. 15-6-2001, n. 137, s.o.) — Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
Capo I Soggetti e attività
1. Imprenditore agricolo. — 1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge». 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Capo II Contratti agrari, integrità aziendale e distretti
5. Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203. — 1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente: «4bis. Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto. — 1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge. 2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5. 3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. 4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.».
Capo III Rapporti con le pubbliche amministrazioni
14. Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni. — 1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali. 2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici. 3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.
Capo IV Rafforzamento della filiera agroalimentare
16. Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli. — 1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese: a) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci; b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto; c) le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e b). Capo V Disposizioni diverse
32. Procedure di finanziamento della ricerca. — 1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
Legge regionale MARCHE 3 aprile 2002, n. 3 (B.U.R. 11-4-2002, n. 52) — Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale
1. Finalità. — 1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne al fine di: a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e rurale; b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso lo sviluppo della multifunzionalità della loro attività per il completamento della formazione del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni di vita; c) creare e consolidare nuove forme di ricettività e di servizi turistici nei territori rurali; d) salvaguardare e migliorare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale; e) conservare, tutelare e promuovere l'ambiente e il paesaggio agricolo; f) valorizzare i prodotti tipici e tradizionali e quelli provenienti da agricoltura biologica; g) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale; h) sviluppare il turismo sociale e giovanile per consentire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.
Legge regionale UMBRIA 14 agosto 1997, n. 28 (B.U.R. 20-8-1997, n. 39) — Disciplina delle attività agrituristiche
1. Finalità. — 1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 6, 9, 10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina le attività agrituristiche al fine di: — agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali; — favorire il migliore utilizzo della manodopera rispetto alle necessità dell'azienda agricola; — permettere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli operatori agricoli secondo il principio della multifunzionalità dell'impresa agricola; — contribuire allo sviluppo ed al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole del territorio, in particolare quello montano, ed alla salvaguardia del patrimonio naturale rurale ed edilizio; — favorire la valorizzazione dei prodotti locali e tipici; — favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta, specie quello sociale e giovanile, la tutela delle tradizioni, nonché la promozione di iniziative per un migliore rapporto tra il mondo agricolo e quello urbano, quale strumento di interscambio di conoscenze, di cultura e di tradizioni; — favorire la creazione ed il consolidamento di imprese agricole economicamente valide ed organizzativamente più flessibili in funzione delle esigenze del mercato.
Legge regionale TOSCANA 23 giugno 2003, n. 30 (B.U.R. 2-7-2003, n. 26) — Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana
Titolo I Disposizioni generali
1. Finalità. — 1. La Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a: a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale; b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita; c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio; d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale; f) sviluppare il turismo sociale e giovanile.
Legge regionale TOSCANA 5 agosto 2003, n. 45 (B.U.R. 14-8-2003, n. 36) — Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità (1)
1. Finalità. — 1. La Regione Toscana con la presente legge si propone di valorizzare i territori caratterizzati da produzioni vitivinicole riconosciute ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) e da produzioni olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, del regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e del decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). 2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, di seguito indicate come «strade». 3. La promozione delle strade avviene nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata e la collaborazione intersettoriale tra le imprese.
D.P.G.Reg. TOSCANA 3 agosto 2004, n. 46/R (B.U.R. 13-8-2004, n. 33, Parte prima) — Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)
Titolo I Disposizioni generali
Capo I Disposizioni generali
1. Oggetto. — 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), di seguito denominata legge, disciplina quanto disposto dall'articolo 27 della citata legge.
Legge regionale LAZIO 3 agosto 2001, n. 21 (B.U.R. 10-8-2001, n. 22, s.o.) — Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali1. Finalità. — 1. In armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e al fine di valorizzare, attraverso l'organizzazione e la qualificazione di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, olivicola e per i prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) e successive modificazioni, al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 169 (Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli d'oliva vergini ed extravergini), la Regione, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle «strade del vino»), promuove e disciplina, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione delle «strade del vino», delle «strade dell'olio di oliva» e delle «strade dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali», di seguito denominate «strade».
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